Il Tar di Milano, con sentenza n. 668 del 2022, dispone che per i provvedimenti di ammissione non è necessaria alcuna puntuale motivazione.
Nel caso di specie, a seguito dell’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di un servizio di gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali e ad alta tecnologia, la seconda classificata impugnava gli atti di gara e il provvedimento di aggiudicazione
Con riferimento all’eccepito difetto di istruttoria e motivazione in ordine al possesso dei requisiti di affidabilità e integrità di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis), d.lgs. 50/2016, il Collegio ha rilevato che il concorrente risultato aggiudicatario aveva reso edotta la stazione appaltante delle vicende penali che avevano coinvolto l’ex amministratore delegato e un responsabile operativo con apposite dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, adempiendo in tal modo agli obblighi dichiarativi gravanti a suo carico. E che la stazione appaltante, mentre deve sempre motivare puntualmente le esclusioni, è tenuta a farlo con riferimento alle ammissioni, solo qualora esse siano contestate in sede di gara.
Ne deriva che la stazione appaltante che non ritenga i precedenti dichiarati dal concorrente incisivi sulla sua moralità professionale, non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione di non gravità delle relative circostanze risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l’ammissione alla gara dell’impresa.
La carenza di motivazione del provvedimento di ammissione a una gara pubblica di un concorrente, pertanto, non può di per sé implicare un difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla rilevanza delle circostanze dichiarate dal concorrente, né determina un ostacolo alla piena tutela giudiziale degli altri concorrenti, cui è comunque garantita la possibilità di far valere le proprie ragioni avverso l’ammissione.