Il Tar Toscana, con sentenza n. 54 del 2022, dispone in ordine alla motivazione dei punteggi numerici asserendo che può dirsi sufficiente solo nel caso in cui dal risultato sia rinvenibile l’iter logico giuridico seguito dalla Commissione.
In particolare, il collegio, richiamando un precedente orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. III, n. 2118/2021) osserva che la giurisprudenza in tema di sufficienza del punteggio numerico, quale forma di esternazione dei giudizi della commissione, nella valutazione delle offerte tecniche ha enucleato il principio secondo cui lo stesso può considerarsi alla stregua di una sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da rendere comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati e consentire un controllo a posteriori sulla logicità e la congruità dei giudizi espressi.
In difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione ulteriore dei punteggi numerici.