La quinta sezione del Consiglio di Stato ha pronunciato la sentenza n. 3209/2020 con la quale dispone che il contratto di avvalimento, il quale per sua natura è soggetto alla forma scritta ad substantiam, non è da considerarsi nullo se manca la sottoscrizione dell’impresa ausiliata, purchè trasmesso telematicamente nei termini.
In particolare, secondo il collegio di Palazzo Spada, il contratto di avvalimento si intende perfezionato dal momento della produzione dello stesso agli atti del procedimento unitamente alla offerta.
Viene ribadito inoltre che “può ricorrersi al soccorso istruttorio quando deve sanarsi la sottoscrizione del contratto di avvalimento dovendo, invece, escludersi con riguardo ai profili contenutistici dello stesso, ad esempio nel caso in cui non contenga alcun impegno dell’ausiliaria ad eseguire le prestazioni per cui le capacità sono richieste” (così Cons. Stato, V, 3 aprile 2019, n. 2191).
Ed invero, la sentenza afferma il principio secondo cui “al di là della marcatura temporale della firma digitale, la produzione in gara del documento sottoscritto dall’ausiliaria prova che la sua volontà era stata compiutamente e formalmente espressa prima della scadenza dei termini così da consentire la produzione documentale”.
Dunque, ciò che rileva è la manifestazione di volontà dell’impresa ausiliata di fare ricorso all’avvalimento.
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Commento a sentenza edito dall’avv. Francesco Dentino