Sulla pubblicità delle procedure negoziate

Il Ministero delle Infrastrutture, con circolare n. 76/2020 ha reso importanti chiarimenti in merito alla pubblicità delle procedure negoziate ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. n. 76/2020 (conv. in l. n. 120/2020).

Tale norma prevede espressamente che ” Fermo quanto  previsto  dagli  articoli  37  e  38  del  decreto legislativo  n.  50  del  2016,  le  stazioni  appaltanti   procedono all’affidamento delle attivita’ di esecuzione di  lavori,  servizi  e forniture, nonche’ dei servizi di ingegneria e architettura,  inclusa l’attivita’ di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50  del  2016  secondo  le seguenti modalità:

  a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture  di  importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per  servizi  e  forniture  nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;

  b) procedura negoziata, senza bando, di  cui  all’articolo  63  del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa  consultazione  di  almeno cinque  operatori  economici,  ove  esistenti,  nel  rispetto  di  un criterio di rotazione degli inviti, che  tenga  conto  anche  di  una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad  indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di  cui  all’articolo  35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari  o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di  euro  e  fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50  del 2016. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento  contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.

In particolare, il MIT chiarisce che la partecipazione degli operatori economici può avvenire anche in relazione alla presentazione delle manifestazioni di interesse e in relazione all’iscrizione agli elenchi.

Commento edito dall’avv. Francesco Dentino

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