La Sezione V° del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1229 pubblicata il 20 marzo 2017, si è pronunciata in merito alla responsabilità del concessionario nel caso di inadempimenti dell’impresa esecutrice dei lavori.
Richiamando la disposizione normativa di cui all’art. 1218 del codice civile, “il concessionario – statuiscono i Giudici di Palazzo Spada – non svolge il ruolo di mera stazione appaltante, ma anche quello più lato di committente: con la conseguenza che è obbligato a vigliare non solo sull’assunzione delle procedure di aggiudicazione, ma anche degli oneri d’interesse del committente ai fini della vigilanza sul regolare e compiuto adempimento del contratto da parte dell’impresa contraente”.
Da quanto argomentato dal Consiglio, si evince come “il concessionario sia a sua volta responsabile, secondo i principi generali sulle concessioni pubbliche, nei confronti dell’amministrazione da cui aveva derivato la concessione”.
“Ad abundantiam – concludono i Giudici – si deve altresì rilevare che l’opera delle ditte appaltatrici se non è configurabile come rapporto di lavoro dipendente, non sfugge comunque ai poteri ex contractu di direzione e di controllo del committente”.