Il Tar Basilicata con sentenza n. 356 del 2022 chiarisce le modalità di esplicazione della richiesta di revisione dei prezzi per l’esecuzione di un appalto pubblico.
Nello specifico, il provvedimento espone a chi spetti la competenza ad adottare il provvedimento di accoglimento della stessa e i poteri in capo all’appaltatore in caso di inerzia della publica amministrazione.
In particolare, Il Collegio ha stabilito che la domanda di accertamento del diritto alla revisione dei prezzi quando attiene all’an della revisione rientra nella giurisdizione del G.A. ed, avendo la relativa posizione giuridica soggettiva del privato consistenza di interesse legittimo, egli può avvalersi solo dei rimedi e delle forme tipiche di salvaguardia dell’interesse legittimo.
Pertanto, il privato potrà attivare, su apposita istanza, un procedimento amministrativo nel quale l’Amministrazione deve svolgere l’attività istruttoria volta all’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale che deve sfociare nell’adozione di un provvedimento che riconosce il diritto al compenso e ne stabilisce anche l’importo.
Inoltre, nella ipotesi di mancata adozione di una determinazione da parte dell’amministrazione sulla istanza di revisione, il contraente privato potrà impugnare il silenzio inadempimento dinanzi al G.A. nei tempi e nei modi di cui all’art. 31, comma 2, c.p.a., ma non potrà demandare in via diretta al G.A. l’accertamento del diritto, non potendo questi sostituirsi all’amministrazione rispetto ad un obbligo di provvedere gravante sulla p.a.
Nella pronuncia, il TAR evidenzia come la competenza deliberativa sulla istanza per la revisione dei prezzi non spetta alla Giunta Comunale in quanto materia attribuita al Consiglio Comunale.
Nel caso di specie, il TAR adito ha rilevato l’inesistenza di una determinazione amministrativa che abbia previamente accertato, in favore del ricorrente, la spettanza del compenso revisionale oggetto della lite, per non avere la Deliberazione di Giunta Comunale valore di provvedimento legittimante l’azione giurisdizionale, ritenuto che la competenza deliberativa in materia appartiene al Consiglio Comunale (cfr. Cassazione Civile, Sez. Unite, 23 luglio 2015, n. 15474).
Sulla scorta di ciò, la domanda di accertamento del diritto alla revisione è stata dichiarata inammissibile stante l’impossibilità per il giudice amministrativo di procedere all’accertamento di una pretesa che, nella sua fase iniziale, presuppone l’esercizio di un’attività amministrativa.
Mentre la domanda volta al conseguimento della declaratoria dell’illegittimità del silenzio sull’istanza di riconoscimento del compenso revisionale è stata dichiarata dal TAR irricevibile per tardività in relazione al mancato rispetto del termine decadenziale di cui all’art. 31, comma 2, c.p.a.