Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1310/2017, ha ribadito che l’amministrazione può agire in via di autotutela, annullando d’ufficio il provvedimento di aggiudicazione della gara, anche dopo la stipula del contratto con l’impresa aggiudicatrice e che ciò comporta l’inefficacia automatica del contratto stante la stretta consequenzialità funzionale tra l’aggiudicazione della gara e la stipulazione dello stesso.
Al venir meno, cioè, con effetti ex nunc, del provvedimento di affidamento del servizio, senz’altro consegue la caducazione del contratto, in ragione del vincolo di stretta consequenzialità funzionale che avvince tali atti.
Secondo l’Adunanza plenaria, che ha già affrontato la questione nella sent. n. 14/2014, sebbene l’amministrazione non può procedere alla revoca del contratto dopo la stipula dello stesso, è riconosciuta la possibilità di annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione definitiva anche dopo la stipula del contratto e questa comporta la caducazione automatica degli effetti negoziali del contratto per la stretta consequenzialità funzionale tra l’aggiudicazione della gara e la stipulazione dello stesso.
Tale orientamento, inoltre, trova ora un solido fondamento normativo, dopo le recenti riforme della l. n. 124/2015 all’art. 21-nonies comma 1 della l. n. 241/1990, laddove esso si riferisce ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici, come non possono non ritenersi quelli relativi all’affidamento di una pubblica commessa.
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