Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, con sentenza del 24 ottobre 2016 n. 1525, si pronuncia sul delicato tema dell’avvalimento, consistente nella possibilità, riconosciuta a qualunque operatore economico, singolo o in raggruppamento, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti necessari per partecipare ad una procedura di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti.
In particolare, secondo quanto disposto dal collegio, si tratterebbe di un quid pluris rispetto alla capacità tecnica dell’impresa che perde rilevanza qualora, come nel caso di specie, la ditta concorrente dimostri autonomamente di vantare il bagaglio tecnico-professionale prescritto dalla lex specialis. (cfr. TAR Lombardia, Brescia, II, 22.3.2016, n.434).
Appare in tal modo chiara la circostanza che un requisito soggettivo introdotto dalla lex specialis può essere certamente dimostrato mediante l’avvalimento di una Società terza, ma ben può essere raggiunto dall’aspirante aggiudicatario in proprio, senza che sia configurabile un mutamento della domanda di partecipazione né un’inammissibile contraddizione con quanto dichiarato nell’istanza, dal momento che l’impresa ausiliaria è stata chiamata a supplire alla carenza di un requisito, che si è però oggettivamente accertato presso l’ausiliata.