Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, con la recentissima sentenza n 145/2017, si è espresso in tema di sanabilità mediante soccorso istruttorio dell’offerta tecnica.
La Corte, rigettando le richieste della parte ricorrente, ha valutato come legittimo il provvedimento attraverso cui la commissione di una gara di appalto ha ritenuto inammissibile l’integrazione della documentazione prodotta da una impresa data la circostanza che tale integrazione riguardava aspetti specifici inerenti all’offerta tecnica e, come tale, esulava dall’ambito dell’istituto del soccorso istruttorio nella sua attuale formulazione ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016.
In sostanza è stato emesso il principio secondo cui l’art. 83, comma 9, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 esclude che l’istituto del soccorso istruttorio possa essere applicato per colmare le carenze dell’offerta tecnica.
Per giungere a tale conclusione il Tribunale ha evidenziato le differenze, letterali e sostanziali, esistenti tra l’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/16 e l’art. 46, comma 1 – ter del d.lgs. 163/06 previgente.
La vecchia norma, infatti, ammetteva il soccorso istruttorio anche rispetto all’offerta con l’unico limite costituito dalla previsione di cui all’art. 46, comma 1 – bis laddove, facendo riferimento all’incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, escludeva la possibilità di sanare ex post mediante il soccorso istruttorio quelle mancanze, incompletezze o irregolarità dell’offerta che avessero determinato incertezza sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta.
La norma attualmente vigente, invece, esclude in radice la possibilità di operare mediante il soccorso istruttorio in favore di elementi afferenti l’offerta. In particolare, il nuovo Codice degli Appalti pubblici non consente la sanabilità mediante il soccorso istruttorio degli elementi dell’offerta tecnica e economica.