Il TAR per la regione Puglia, con la sentenza n. 948/2016, ha chiarito che la nuova disciplina introdotta con l’art. 39 del d.l. n. 90/2014, convertito in l. n. 114/2014, è chiaramente volta a favorire la massima partecipazione alle gare, nella misura in cui consente la sanatoria di “ogni” omissione o incompletezza documentale in relazione ai requisiti e condizioni di partecipazione, purché quest’ultimi sussistenti alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
Secondo il Collegio, con tale novella, che ha aggiunto il comma 2 bis all’art. 38 e il comma 1 ter all’art. 46 del codice dei contratti pubblici, il legislatore ha consentito l’estensione dell’istituto del soccorso istruttorio a qualsiasi carenza, omissione o irregolarità degli “elementi” e delle “dichiarazioni” al fine di evitare esclusioni dalla procedura per mere mancanze documentali e consentire l’innesto nell’ambito del procedimento di gara di un sub-procedimento volto ad acquisire la completezza delle dichiarazioni e di autorizzare la sanzione espulsiva quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dell’impresa concorrente, all’obbligo di integrazione documentale, entro il termine perentorio accordato a tal fine dalla stazione appaltante (confr. Cons. St. AP, sent. 30 luglio 2014 n. 16).
Occorre però che tali requisiti siano sussistenti alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta, non essendovi possibilità di acquisirli successivamente, e con il solo limite intrinseco dell’inalterabilità del contenuto dell’offerta, della certezza in ordine alla provenienza della stessa, del principio di segretezza che presiede alla presentazione della medesima e di inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara (confr. Determina ANAC n. 1 dell’8 gennaio 2015).
Pertanto con riferimento alla documentazione prodotta ai fini della partecipazione ad una gara, deve ritenersi normalmente possibile anche il ricorso istruttorio quando la documentazione esaminata dall’amministrazione non sia risultata sufficientemente chiara o completa nella dimostrazione dei requisiti richiesti, fermo restando, anche qualora venga esercitata tale facoltà, il potere dell’Amministrazione di escludere dalla gara le imprese che non provino, dopo una eventuale richiesta istruttoria integrativa, il possesso dei necessari requisiti tecnici richiesti per la partecipazione alla gara .