Sulla separazione tra offerta tecnica ed economica

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con la recente sentenza n. 1899/2017, si è espresso in tema di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica .

La Corte, uniformandosi alla precedente giurisprudenza sull’argomento (cfr. Cons.Stato, sez. VI,   N. 3295/2015) e rigettando le richieste della parte ricorrente, ha chiarito come il principio della separazione tra offerta tecnica ed offerta economica non è violato in caso di indicazioni di natura economica incluse nell’offerta tecnica che, come nel caso di specie, non consentono la ricostruzione del prezzo offerto.

Invero, nell’esame della fattispecie in esame, il Collegio non ignora che, per univoco orientamento giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 7431/2003; sez. V, n. 3575/2009; n. 1734/2011; n. 2734/2012; n. 10/2013; n. 2214/2013; n. 3841/2013; TAR Marche, Ancona, n. 307/2004; TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 5196/2005; TAR Sicilia, Catania, sez. IV, n. 1236/2006; sez. III, n. 1852/2007; n. 1969/2007; TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, n. 296/2006; TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 7089/2006; TAR Toscana, Firenze, sez. II, n. 1385/2010; TAR Puglia, Bari, sez. I, n. 693/2011; Lecce, sez. III, n. 1001/2011; TAR Liguria, Genova, sez. II, n. 73/2012; TAR Piemonte, Torino, sez. I, n. 1177/2012; TAR Abruzzo, Pescara, n. 526/2013), nelle procedure di affidamento col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le regole di segretezza dell’offerta economica e di separazione del relativo esame rispetto a quello dell’offerta tecnica impongono tassativamente che, prima della conclusione di quest’ultimo, sia interdetta alla commissione giudicatrice l’anticipata conoscenza degli elementi dell’offerta economica, affinché, in omaggio ai canoni di imparzialità e trasparenza, la preventiva valutazione dell’offerta tecnica non ne resti (effettivamente o anche solo potenzialmente) influenzata, così da inficiare l’obiettività nell’assegnazione dei punteggi e la regolarità della selezione; tuttavia, l’indicazione di elementi economici nella documentazione costituente l’offerta tecnica  della parte resistente è da ritenersi insuscettibile, sia pure in astratto, di inquinare la valutazione della commissione giudicatrice;

Risulta, pertanto, pacifico  non solo che nell’offerta tecnica possano essere inclusi singoli elementi economici che siano resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire (quali ad esempio i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato)  ma anche che tali elementi non inficiano l’obiettività nell’assegnazione dei punteggi e la regolarità della selezione.

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