La prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania si è pronunciata in ambito alla materia delle gare di appalto con particolare riferimento all’aggiudicazione dell’appalto con un’offerta sotto soglia ed il relativo procedimento di verifica di un’eventuale anomalia.
In via generale, la possibilità di indire una gara di appalto per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del d. lsg. 50/2016 avvengono nel rispetto del principio di rotazione ed in modo di assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese.
Il Collegio ha respinto le censure promosse dalla parte ricorrente esaminando attentamente le disposizioni normative di riferimento.
L’art. 36 del d.lgs. 50/2016 ammette la possibilità di indire una gara di appalto la cui aggiudicazione può avvenire con la proposizione di un’offerta che presenta una percentuale di ribasso rispetto alla cifra posta come base d’asta.
La questione entra nel vivo nel momento in cui tale offerta è talmente sotto soglia che potrebbe essere definita come anomala.
La questione si sposta dunque sulla legittimità di espletamento e (se legittimo) sulle modalità del procedimento di anomalia.
Anzitutto, ai sensi dell’art. 97 d.lgs. 50/2016 detto procedimento non necessità obbligatoriamente di essere posto in essere quando in esame sono ipotesi di appalto sotto soglia ex art. 36 d.lgs. 50/2016.Tale assunto esclude un’eccezione di illegittimità di un’esclusione dalla gara avvenuta all’esito del procedimento di anomalia.
Il Collegio ritiene infondato altresì il motivo di ricorso che eccepisce l’illegittimità dell’accesso alla documentazione tecnico-amministrativa. Al riguardo, l’art. 53 d.lgs. 50/2016 prevede espressamente al secondo comma lettera “d” che il diritto di accesso, in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell’offerta, può essere esercitato fino all’aggiudicazione della gara. La giurisprudenza si è più volte pronunciata precedentemente affermando che tale accesso non è censurabile quando avviene nel pieno contraddittorio tra le partecipanti e senza alcuna opposizione di una di queste che, assumendo un comportamento univoco, presta acquiescenza (TAR Piemonte, sez. II, 6 maggio 2016 n.612; Cons. Stato, sez. V, 2 dicembre 2015 n.5441).
Per concludere, per dare forza a quanto appena sostenuto, si aggiunge una pronuncia dei Giudici di Palazzo Spada secondo cui “nelle gare pubbliche la commissione esaminatrice gode, per quanto concerne la valutazione delle caratteristiche e della qualità delle offerte, di un’ampia discrezionalità tecnica, sindacabile da parte del giudice amministrativo solo nei casi di manifesta erroneità, illogicità o irragionevolezza della procedura valutativa e dei relativi esiti” (Cons. Stato, sez. III, 25 novembre 2016 n.4994). Dunque, la commissione esaminatrice può esercitare un potere discrezionale, nell’aggiudicare la gara di appalto, sull’esame del non trascurabile ribasso percentuale offerto e della corrispondenza logica tra i costi proposti e i lavori da eseguire.