Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con sentenza n. 9/2021 dispone in ordine all’ammissione del contratto di subappalto per le prestazioni per le quali è richiesta l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali.
Nella suddetta sentenza, i candidati, integrando la qualificazione necessaria, ovvero l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, di cui erano tutti sprovvisti, avevano ritualmente reso, già in sede di offerta la dichiarazione di voler subappaltare le prestazioni di raccolta e trasporto di materiali non vegetali.
Per la gara controversa , non sussisteva nessun obbligo di indicazione per quanto concerne il nominativo del subappaltatore ( TAR Piemonte sentenza n.99 del 2020)
Al caso della controversia, inerente alla gara di appalto “servizio di manutenzione del verde pubblico in 3 lotti, 2019/2023” è applicabile la disciplina derogatoria dell’art. 1, comma 18, della legge 55 del 2019, in deroga all’art 105, comma 2 del codice dei contratti pubblici dlgs. 18 aprile 2016, n.50. Ai sensi di tale deroga è indicato che il subappalto dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e ammesso, ma non può superare il 40% dell’importa complessivo del contratto di lavoro.
In conclusione, si ritiene ammesso il subappalto dei contratti di lavoro inerenti alle stazioni appaltanti, ove sia imposta l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali per la categoria 1-sottocategoria D1 e D4, e in sentenza, il raggruppamento aggiudicatario è legittimamente ammesso, allorché il tribunale respinge il ricorso proposto.
Commento edito dalla tirocinante Giuditta Buhagiar.
foto estratta dal sito.