Secondo il TAR per il Lazio, che si è pronunciato con sentenza n. 2522/2017, il ribasso proposto non è reale se è recuperato attraverso la riduzione delle ore di lavoro, presentando così l’offerta le caratteristiche di anomalia di cui all’art. 97 comma 3 del d. lgs. 50/2016.
Avendo previsto un calcolo orario specifico ed aggiuntivo per il coordinatore, impropriamente decurtato dalle ore destinate al servizio, l’offerta è anomala, poiché il prezzo orario proposto non garantisce la sostenibilità del progetto, dal momento che sono ridotte le ore di servizio effettivo.
L’oggetto dell’affidamento in relazione al quale doveva essere calibrata e formulata l’offerta economica rimane inequivocabilmente rappresentato dalle ore di lavoro effettive, diversamente, l’articolazione del servizio verrebbe lasciata alle scelte discrezionali delle concorrenti, le quali potrebbero stabilire liberamente quante ore destinare al lavoro e quante al coordinamento ed altre attività simili come quelle di monitoraggio o quelle di formazione del personale.
L’offerta economica doveva essere formulata non già distinguendo il prezzo offerto per gli operatori da quello del coordinatore ma indicando esclusivamente il prezzo orario offerto.
L’offerta economica doveva essere unica e onnicomprensiva degli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio.
Poiché l’offerta è difforme da quanto richiesto dalla stazione appaltante, è venuto meno un elemento essenziale per la formazione dell’accordo necessario alla stipula del contratto.
È pertanto fondata la valutazione di incongruità operata dalla commissione giudicatrice rispetto all’offerta proposta dalla ditta aggiudicatrice e la conseguente esclusione della stessa dalla procedura di gara.