Il TAR Toscana, con sentenza n. 31 del 2022, ha disposto sull’applicabilità al rito speciale dei contratti pubblici del prolungamento del termine a ricorrere con riferimento alla notifica a soggetti esteri.
Il Collegio sostiene che nell’ambito dei riti speciali, in quanto connotati da peculiari esigenze di tempestività, e in particolare nell’ambito del “rito appalti”, non può trovare applicazione la disposizione di cui sopra.
Infatti, secondo la giurisprudenza:
a) “il prolungamento del termine ordinario a ricorrere, previsto dall’art. 41, comma 5, cod. proc. amm. con riferimento alla notifica a soggetto estero, non può trovare applicazione ai riti speciali, che risultano oggetto di una disciplina specifica del termine a ricorrere, organizzata su particolari esigenze di celerità e che non presenta particolari modulazioni derivanti dalla residenza all’estero di qualcuna delle parti” (TAR Piemonte Sez. I, n. 1149 del 18 novembre 2019);
b) “nelle controversie aventi ad oggetto l’affidamento di pubblici appalti, l’aumento di trenta giorni del termine per impugnare, ai sensi dell’art. 41, comma 5, c.p.a., non trova applicazione, perché il termine legale accelerato per l’impugnazione degli atti di gara non tollera deroghe ed è destinato a prevalere sulla disciplina generale dei termini processuali, in quanto: a) l’art. 120, quinto comma, c.p.a. si pone in rapporto di specialità rispetto all’art. 41 c.p.a. (….)” (Cons. di Stato, sez. IV, 14 aprile 2015, n. 1896; negli stessi termini anche TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, 13 marzo 2014 n. 2836; TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 24 settembre 2018, n. 1209)” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 20 gennaio 2021, n. 839).