Sull’applicabilità del decreto “Sblocca Cantieri” ai ricorsi depositati successivamente alla sua emanazione ma notificati prima

Il TAR di Reggio Calabria, con sentenza n. 324/2019, ha disposto che il decreto comunemente conosciuto come “Sblocca Cantieri” si applica ai ricorsi notificati successivamente all’emanazione del disposto legislativo.

In particolare, infatti, sebbene il decreto “Sblocca cantieri” abbia abrogato il rito “super speciale”, “la latitudine applicativa di quest’ultima norma rivive con riferimento sia ai ricorsi proposti avverso i provvedimenti autonomamente ed immediatamente lesivi che determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento  sia ai ricorsi avverso i provvedimenti che determinano le altrui ammissioni, la cui impugnazione, in virtù della disposizione abrogante, ritorna a dover essere posticipata al momento dell’aggiudicazione definitiva ovvero a quello in cui (per la prima volta) l’interesse a ricorrere da parte del concorrente, insoddisfatto dall’esito della gara, diventa concreto ed attuale”.

Inoltre, per ciò che concerne il regime transitorio, il Collegio ha precisato che, “in virtù di un canone interpretativo ispirato a fondamentali esigenze di effettività della tutela giurisdizionale ma anche di ordine logico-sistematico”, per processi “iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto” debbano intendersi, “nell’ottica di chi agisce in giudizio ovvero di chi lo ha “iniziato”, quelli in cui il ricorso introduttivo venga notificato (e non depositato) dopo il 19 aprile 2019”.

La sentenza ha sottolineato, infatti, che “ai limitati fini della norma transitoria e nell’ambito della disciplina speciale del rito appalti”, a prescindere dal momento in cui nel processo amministrativo si determina la litispendenza, ciò che rileva sono gli effetti sostanziali e processuali scaturenti dalla notifica del ricorso introduttivo quali:

(i) “la definitività della scelta del rito, la cui disciplina è, al momento della notifica del ricorso, nota al ricorrente che non può poi trovarsi incolpevolmente esposto a irrimediabili conseguenze pregiudizievoli sull’immediatezza dell’accesso alla tutela giurisdizionale (id est, inammissibilità del ricorso, nel caso, ad esempio, di impugnazione dell’altrui ammissione) solo per effetto dell’entrata in vigore (in forza di un decreto legge non ancora convertito) di nuove disposizioni processuali intervenute tra la notifica e il deposito dell’atto introduttivo e modificative del regime legittimamente osservato – in conformità al tradizionale canone del tempus regit actum – quando il processo ha avuto “inizio” con la vocatio in ius della parte intimata”;

(ii) “la fissazione ope legis dell’udienza in camera di consiglio per l’eventuale trattazione della domanda cautelare nei termini dimezzati ex art. 119 c.p.a. (art.55, comma 5, c.p.a.)”.

A sostegno delle suddette argomentazioni il TAR ha precisato, infatti, che “da un punto di vista generale, in materia di appalti pubblici il momento della notifica del ricorso introduttivo, più che quello del suo deposito,risponde espressamente ad irrinunciabili esigenze di certezza sostanziale espeditezza procedimentale” evidenziando che anche il cd. stand still “processuale”, (art. 32, comma 11, del d.lgs. n. 50/16) scatta dal momento della “notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni”.

Clicca qui per il testo integrale  della sentenza n. 324/2019 del TAR di Reggio Calabria

 

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