Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6271 del 2021, ha disposto sull’avvalimento delle certificazioni di qualità tra imprese partecipanti al medesimo RTI.
Il collegio – in continuità con quanto stabilito nella sentenza emessa dal giudice amministrativo in primo grado – ha ribadito che “il possesso delle certificazioni di qualità ISO 9001:2015 ed ISO 14001:2015 devono sussistere in capo a tutte le singole imprese del raggruppamento”, in ragione dal fatto che – al fine del possesso di tali certificazioni – l’art.6 dell’Avviso esplorativo non distingue in alcun modo il ruolo della singola impresa, all’interno del raggruppamento.
Inerentemente alla problematica presentata nel fatto oggetto di causa – in cui l’azienda mandataria produceva anche per le altre aziende facenti parte l’RTI le certificazioni richieste, essendone essa in possesso – il C.D.S. ha poi stabilito la regola generale per la quale “La (singola) certificazione di qualità ISO 9001:2015 non pare riconducibile ai requisiti di capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria, contemplati dall’art. 83, comma 1, lett. b) e c) d.lgs. 50/16, in relazione ai quali il successivo art. 89 consente l’avvalimento”.
Negando dunque, che la certificazione menzionata, possa – da sola – bastare ai fini dei requisiti pretesi dalla legge per l’accesso alla gara, poiché si finirebbe per apportare alle regole di gara una modificazione implicita, violando i canoni della trasparenza e della pubblicità.
In sintesi, il Collegio ha chiarito che, in primis l’avvalimento delle certificazioni di qualità tra le aziende del raggruppamento, non comporta la sostituzione delle stesse, dato che si tratta di avvalimento complessivo avente ad oggetto un requisito “inscindibile”, parlandosi in ogni caso, della medesima organizzazione aziendale (e non può essere contemporaneamente utilizzata dall’ausiliata e messa a disposizione dell’ausiliaria), confermando in modo limpido, la portata “soggettiva” del requisito.
Commento a sentenza edito dal dott. Gabriele Barone
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