Sull’avvalimento di esperienze professionali pertinenti e dei servizi standardizzati

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2515 del 2022, ha disposto circa la possibilità di inserire le “esperienze professionali pertinenti” di cui all’art. 89, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 nella categoria dei “servizi standardizzati”.

Orbene, il Collegio, respingendo il gravame, ha richiamato l’ormai consolidato orientamento secondo cui, nell’interpretazione dell’art. 89 comma 1, cpv, d.lgs. n. 50 del 2016, per “esperienze professionali pertinenti” si intendono quelle acquisite spendendo i propri “titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII, parte II, lettera f” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 novembre 2021, n. 7370; Cons. Stato, sez. V, 17 settembre 2021, n. 6347; Cons. Stato, sez. V, 4 agosto 2021, n. 5754; Cons. Stato, sez. V, 1° marzo 2021, n. 1701; Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2020, n. 1704) e ciò in quanto i titoli di studio e professionali come le “pertinenti”, rispetto ad essi, esperienze professionali, sono connotati da profili di infungibilità e non potrebbero essere trasferite a terzi in quanto riferibili esclusivamente al soggetto che le ha maturate.

In sintesi, il Collegio amministrativo ha stabilito una summa divisio tra le competenze maturate con l’ottenimento di titoli professionali e la competenza maturata con l’esercizio di un’attività professionale.

Nel caso di specie, il Collegio rileva che dall’interpretazione della norma discende che le attività di manutenzione degli impianti che, per il loro carattere “standardizzato”, possano ritenersi assimilabili in qualche modo a “titoli di studio o professionali”, con la conseguenza che possono essere trasmesse mediante la “mera” messa a disposizione delle risorse dell’ausiliaria.

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