Nel caso di avvalimento di un requisito di capacità tecnica, ex art. 89 d. lgs. 50 del 2016, secondo il Tar per il Lazio, che si è pronunciato in merito con la sentenza n. 2093/2017, lo svolgimento di tutte le attività connesse a tale requisito devono competere esclusivamente alla ditta ausiliaria, con il proprio personale e i propri mezzi.
Il comma 9 dell’art. 89 d. lgs. 50 del 2016, infatti, onera la Stazione appaltante, per mezzo del RUP, a verificare, in fase di esecuzione, l’effettivo e diretto svolgimento delle prestazioni da parte dell’ausiliario, con le proprie risorse umane e i propri mezzi prestati.
Per tale motivo, il Tar, ha respinto la censura avanzata dalla ricorrente, secondo la quale il contratto di avvalimento non è idoneo a garantire il possesso del requisito tecnico in capo all’impresa ausiliata perché mancherebbe un titolo giuridico che legittimi la stessa all’uso dell’immobile oggetto del contratto: l’avvalimento non comporta alcuna consegna della struttura oggetto del contratto al raggruppamento ausiliato né alcun suo utilizzo da parte di quest’ultimo.
L’immobile oggetto del contratto resterà in uso esclusivo alla ditta ausiliaria, unica titolata ad utilizzarlo in quanto anche titolare delle relativa autorizzazione.
Ne deriva, allora, che non è affatto necessaria la previa autorizzazione da parte del proprietario-locatore, non realizzandosi alcuna cessione di struttura.