Il Tar Toscana, con sentenza n. 120/2022, dispone che non possono considerarsi immediatamente escludenti quelle clausole della lex specialis che richiedono una tempistica particolarmente stringente per la prestazione del servizio, seppur motivate da esigenze oggettive della Stazione Appaltante.
Al riguardo, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ( n. 4 del 26 aprile 2018 ) ha validato l’orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto la legittimazione e l’interesse all’immediata contestazione giurisdizionale delle clausole “immediatamente escludenti” (ovvero delle clausole che impediscano o rendano in concreto la partecipazione alla gara) anche all’operatore che non abbia presentato domanda di partecipazione alla procedura . Tuttavia il Consiglio di Stato ha precisato che possono essere ritenute immediatamente escludenti solo quelle clausole che con assoluta ed oggettiva certezza incidono direttamente sull’interesse dell’impresa in quanto precludono, per ragioni oggettive , a un operatore economico, un’utile partecipazione alla gara, così escludendo ogni possibilità di considerare immediatamente impeditivo della partecipazione clausole che, in realtà, non incidano su qualsivoglia “ operatore economico che intende partecipare al confronto competitivo, … (dipendendo, al contrario, solo dalle) specifiche modalità organizzative e produttive del singolo concorrente ”.