Il Tar del Lazio, con sentenza n. 2298 del 2022, dispone in ordine alla portata delle c.d. false dichiarazioni prodotte dall’impresa in sede di gara d’appalto.
Sul punto, il Tribunale ha chiarito che ciò che rileva non è il “falso oggettivo” insito nella mendace dichiarazione di unicità bensì solo il “falso soggettivo”, e cioè il mendacio concretamente addebitabile a colpa e/o dolo dell’operatore.
Ne consegue che non può essere riconosciuta in capo alle società una forma di responsabilità oggettiva, qualora, come nel caso in esame, la dichiarazione di unicità dell’incarico si fonda su circostanze note al solo direttore tecnico e, viceversa, del tutto aliene all’impresa, che le ha recepite facendo affidamento sulla correttezza delle stesse.
Allo stesso modo, non può invocarsi a fondamento della responsabilità dell’impresa, chiarisce il Collegio, il rapporto di immedesimazione organica tra società e professionista che, come noto, rileva nei rapporti della società con l’esterno in relazione agli atti di carattere tecnico e non anche per atti di attestazione di una propria condizione professionale.