Sulle modalità di esercizio del potere di proroga delle concessioni di impianti sportivi comunali

Il TAR Lazio, Roma, con la sentenza n. 12784 del 9 dicembre 2021, ha disposto sulle modalità di esercizio del potere di proroga delle concessioni di impianti sportivi comunali.

Il Collegio, rilevando l’illegittimità dell’incremento del canone concessorio per contrasto con la normativa primaria di riferimento e per sviamento dallo scopo tipico assegnato dal legislatore all’esercizio del potere di proroga del rapporto concessorio, in considerazione della ratio della disciplina, tesa a favorire le imprese costrette in situazione di crisi economica a causa del factum principis rappresentato dall’emergenza sanitaria, e non invece volta al fine di realizzare maggiori introiti per le amministrazioni.

Sotto altra prospettiva, la rideterminazione unilaterale del canone è stata ritenuto illegittima dal TAR per contrasto con il meccanismo di funzionamento proprio dell’istituto della proroga, che agisce unicamente sulla durata del rapporto concessorio, lasciando immutati patti e condizioni convenzionali, salva una diversa e comune volontà delle parti.

Quanto poi alla riduzione del periodo di estensione del rapporto, contestata da parte ricorrente per violazione del principio di buona fede e per la mancanza di un accordo sul punto tra le parti, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ragione della sopravvenienza dell’ art. 10-ter del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 che ha disposto la proroga in via generalizzata al 31 dicembre 2023 delle concessioni assentite alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall’emergenza epidemiologica.

Pertanto, le parti dei rapporti di concessione , di impianti sportivi pubblici posso concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisone dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico- finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati.

La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione.

Commento a sentenza edito dalla tirocinante Noemi Mistretta

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