Sulle modifiche principali apportate dal d.l. “Sblocca cantieri” al codice dei contratti

Il d.l. 18 aprile 2019, n. 32, meglio noto come decreto  “Sblocca cantieri”, pubblicato sulla G.U. serie generale del 18 aprile, ha adottato significative modifiche al Codice dei contratti.

Sinteticamente si riportano le più importanti modifiche apportate dal decreto:

–          la soppressione delle linee guida dell’ANAC e dei decreti attuativi previsti dagli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, dal momento dell’entrata in vigore di un Regolamento unico,da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della disposizione dello stesso dl;

–           l’abrogazione del “rito speciale” ex art. 120, commi 2-bis e 6-bis, c.p.a. e dei relativi oneri di pubblicazione stabiliti dall’art. 29, comma 1, del Codice; Per espressa previsione del d.l. tale abrogazione si applica  ai processi iniziati dopo l’entrata in vigore dello stesso decreto;

–          l’innalzamento da 150.00 a 200.000 euro della soglia che permette di affidare direttamente i lavori con procedura negoziata senza bandire la gara, nel caso in cui siano esistenti almeno tre operatori economici;

–          per i contratti sotto-soglia, fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, che le stazioni appaltanti procedano all’aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

–            l’innalzamento dal 30 al 50% della soglia, calcolata sull’importo complessivo del contratto, per affidare i lavori in subappalto;

–          la cancellazione dell’obbligo per i concorrenti di indicare una terna di subappaltatori al momento di presentazione dell’offerta e dell’obbligo di dichiararne i requisiti;

–           la riapertura della finestra per gli appalti integrati per i progetti definitivi approvati entro il 31 dicembre 2020 il cui bando deve essere pubblicato entro 12 mesi dall’approvazione del progetto;

–            la previsione dell’appalto integrato (gare su progetto definitivo) per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi che prevedono rinnovo o sostituzione delle parti strutturali di opere e impianti;

Infine, per ciò che concerna la disciplina transitoria, il d.l. “sblocca cantieri” previde che le modifiche si applicheranno alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non siano ancora stati trasmessi gli inviti a presentare le offerte.

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