Il Tar Salerno, con sentenza n. 441/2021, ha disposto la regolarità dell’esclusione dalla gara del concorrente per mancanza del requisito della regolarità fiscale.
Nello specifico, l’amministrazione rilevava delle irregolarità fiscali circa a periodi di imposta compresi tra il 2010 e il 2014 e pertanto procedeva all’esclusione dalla gara del costituente RTI.
A ben vedere, la logica del requisito di regolarità fiscale di cui all’art 80 comma 4, d.lgs. n. 50/2016, assolve a una tutela della stazione appaltante al fine di fornire alla stessa uno strumento che consenta così di scegliere operatori economici solidi, solvibili e affidabili.
In considerazione di ciò quindi l’amministrazione avrebbe dovuto ritenere tali irregolarità non influenti ai fini della partecipazione.
Infine, giova rammentare che la disciplina europea “obbliga la Stazione appaltante all’esclusione dell’operatore economico che non ha provveduto al pagamento dei tributi dovuti, se accertato in sede giurisdizionale o amministrativa in maniera definitiva e vincolante o comunque dimostrato dall’Amministrazione.”
In altre parole, il Collegio, dopo aver precisato che la disciplina europea, al pari di quella nazionale, obbliga la Stazione appaltante all’esclusione dell’operatore economico che non ha provveduto al pagamento dei tributi dovuti, rileva ancora che il legislatore europeo consente di derogare alle citate disposizioni solo per esigenze imperative connesse a interessi generali (quali la salute pubblica e la tutela dell’ambiente, secondo le indicazioni contenute nel considerando) ovvero, secondo la specifica previsione in materia di irregolarità fiscali, qualora l’esclusione sia chiaramente sproporzionata, in particolare qualora non siano stati pagati solo piccoli importi di imposte ovvero qualora il concorrente sia stato informato del debito in un momento in cui non aveva la possibilità di provvedere per l’immediata scadenza dei termini di partecipazione.
Pertanto, rilevato che l’obiettivo del legislatore è quello di assicurare l’integrità, la correttezza e l’affidabilità dei concorrenti, evidenzia come “la definizione dell’ambito entro cui l’irregolarità fiscale può essere tollerata ai fini dell’ammissione alla procedura non può che avvenire mediante un quantum debeatur predeterminato in maniera assoluta, oggettiva e certa, quali che siano le caratteristiche della procedura o del concorrente, costituendo quello di regolarità fiscale un requisito obbligatorio costruito dal legislatore europeo in modo da escludere qualunque potere valutativo in capo alla stazione appaltante e limitare quello degli stessi Stati membri.
Commento a sentenza edito dalla tirocinante Giusy Di Alcantari
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