Il TAR Torino, con sentenza n. 200 del 2022, del 14 marzo 2022, ha disposto che se l’offerta presenta delle ambiguità insanabili per via interpretativa, il concorrente deve essere escluso dalla gara.
A riguardo, il Collegio, da un lato, ha dato atto dell’esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale per cui “a fronte di una formulazione dell’offerta potenzialmente ambigua deve essere preferita un’interpretazione che permetta alla volontà delle parti di produrre effetti concreti in luogo di quella tendente ad escluderli”; dall’altro, tuttavia, ha ritenuto che nella fattispecie de qua le ambiguità dell’offerta non sono rimediabili per via interpretativa e, di conseguenza, “non può farsi luogo al soccorso istruttorio a pena di arrecare un inammissibile vulnus al principio della par condicio competitorum”.
In aggiunta, si legge in sentenza, è a maggior ragione impossibile ricorrere ad un intervento interpretativo conservativo in quanto, nel caso di specie, “l’ambiguità rilevata dal Seggio di gara affligge in radice l’offerta tecnica, come ben noto insuscettibile di soccorso istruttorio per espresso divieto legislativo”.
Pertanto, se l’offerta presenta ambiguità insanabili in via interpretativa, il concorrente va escluso dalla gara.