L’adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato con la sentenza n.4/2021 che ai sensi dell’art. 24 della l.241/1990 si deve escludere che ai fini dell’accoglimento dell’istanza di accesso sia sufficiente “un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive”.
Invero, l’ostensione del documento deve essere subordinata ad un rigoroso vaglio circa il nesso di “strumentalità necessaria” tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa che l’istante intende tutelare”.
Altra importante questione affrontata dall’Alto Consesso concerne il bilanciamento tra la tutela della riservatezza dei controinteressati e l’interesse all’accesso difensivo dell’istante, ritenuto tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza “…a condizione del riscontro della sussistenza dei presupposti generali dell’accesso documentale di tipo difensivo”.
Commento a sentenza edito dall’avv. Delia Serena Picone.
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