Sull’idoneità della polizza fideiussoria e sulle conseguenze relative alla presentazione di dichiarazioni mendaci

Il TAR del Lazio, con sentenza n. 10598/ 2016, pronunciandosi in merito all’esclusione di una società dalla procedura di gara pubblica per l’affidamento di un servizio, dà importanti disposizioni su ciò che concerne l’idoneità della polizza fideiussoria, ed in secundis, sulle conseguenze relative alla presentazione di dichiarazioni mendaci, anche se in buona fede.

Nello specifico, per quanto attiene al primo aspetto, sono contestate come inidonee le polizze fideiussorie in quanto rilasciate da un intermediario finanziario iscritto unicamente all’elenco generale ex art. 106 T.U.B. e pertanto non idoneo a rilasciare cauzioni di tale genere.

In quanto al secondo aspetto, le dichiarazioni mendaci concernono l’omessa specificazione, da parte dei soggetti soci della stessa società di decreti penali di condanna emessi a loro carico.

In particolare, si tratterebbe di omissioni in buona fede poiché gli stessi erano nella convinzione che si trattasse di reati minori, non configuranti gravità tali da compromettere la partecipazione morale a quella gara di appalto.

Il collegio esprimendosi sulla regolare emissione della polizza fideiussoria ritiene necessario che l’intermediario finanziario sia iscritto al nuovo albo ex art. 106 T.U.B. ovvero all’elenco speciale ex art. 107 T.U.B.

Per il secondo aspetto, i giudici hanno basato la propria decisione sull’art. 38, d.lgs. n. 163/2006 che elenca le singolari fattispecie in presenza delle quali determinati soggetti sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, non possono essere affidatari di subappalti ed infine non possono stipulare i relativi contratti.

La commissione giudicatrice dà la possibilità che la documentazione può essere regolarizzata entro un dato termine, in genere 10 giorni, e dietro comminazione di una sanzione pecuniaria. Soltanto se sono ottemperate queste ultime due prescrizioni la società viene riammessa alla procedura della gara; viceversa ne viene definitivamente esclusa.

Per quanto attiene, in generale, alla questione della buona fede del dichiarante ed alla convinzione della mancanza di gravità del reato, la suddetta esclusione dalla gara è dettata non dalla erronea dichiarazione data in sé venendo in rilievo così il comportamento sia esso doloso o colposo del dichiarante, ma è finalizzata alla tutela dell’amministrazione in materia di contratti pubblici.

L’eventuale deduzione sull’estinzione del reato a carico del socio della società esclusa non opera di per sé ma necessità di un apposito provvedimento del giudice dell’esecuzione, che deve intervenire prima della presentazione delle varie offerte.

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