Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise ha pronunciato la sentenza n. 21 del 2021 con la quale dispone l’illegittimità dell’aggiudicazione stante che l’amministrazione aveva modificato l’offerta tecnica dell’aggiudicataria proposta sulla base di valori diversi da quelli indicati dal bando.
Il collegio ritiene illegittima l’aggiudicazione proprio perché l’Amministrazione ha esercitato – nel prendere a riferimento valori diversi da quelli appositamente dichiarati dall’aggiudicataria nell’offerta tecnica un potere derogatorio tale da inficiare il principio di immodificabilità dell’offerta.
Ad avviso del Tar, infatti, la modifica dell’offerta operata dall’amministrazione, ha cambiato l’esito della gara che doveva essere aggiudicata alla ricorrente.
Pertanto, alla luce dei criteri indicati nella lex specialis di gara, ed in ossequio al principio di immodificabilità dell’offerta, che preclude il riconoscimento di un generale potere, in capo all’Amministrazione, di rideterminazione dei valori proposti dai concorrenti , l’aggiudicazione è illegittima anche in violazione dei principi di tutela della concorrenza e di par condicio fra i partecipanti alla gara.
Commento a sentenza edito dalla tirocinante Giusy Di Alcantari.
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