Il Tar Milano, con sentenza n. 1559 del 2021, espone importanti principi per ciò che concerne l’impugnazione del bando di gara e della relativa aggiudicazione dell’operatore economico che non ha partecipato alla gara.
Il Collegio, in primo luogo, ritiene che il ricorso non sia inammisisbile per ciò che concerne l’eccezione relativa all’incongrua determinazione della base d’asta, tale da rendere il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente, in quanto tale deduzione può essere proposta anche da parte dell’operatore economico che non abbia partecipato alla procedura.
Diverso è invece il caso in cui l’operatore economico impugni le clausole del bando: secondo il Collegio, infatti, solo chi ha partecipato alla gara, è legittimato a contestare la lex specialis di gara.
Infine, per ciò che concerne l’impugnazione dell’aggiudicazione, secondo costante giurisprudenza dominante, l’operatore che non ha partecipato, ovvero che ne è stato escluso, non è legittimato ad impugnare gli atti della procedura, ivi compresa l’aggiudicazione (Cons. St., Sez. V, n. 2924/2021).
L’interesse alla ripetizione della gara, infatti, non è idoneo a fondare la legittimazione dell’operatore all’impugnazione della stessa, legittimazione che discende dalla partecipazione alla procedura.
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