Il TAR Lombardia, con sede Milano, con sentenza del 26 febbraio 2022 n. 482, si è pronunciato sull’inapplicabilità del principio di rotazione all’istituto di avvalimento.
Nello specifico, rilevando quanto già esposto in ambito normativo, ove il Collegio espone pedissequamente le norme che disciplinano la materia in questione.
Esponendo, inoltre che, i punti 3.6 e 3.7 delle Linee Guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivamente aggiornate con delibera n. 206/2018 e n. 636 del 10 luglio 2019 e in particolare il punto 3.6 emerge un chiaro divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante […] non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
In conclusione, I giudici amministrativi, nel respingere il ricorso dell’operatore ricorrente, hanno evidenziato che il quadro normativo depone per la «non applicabilità del principio di rotazione all’istituto dell’avvalimento, e per la piena correttezza dell’operato dell’Amministrazione al riguardo», dal momento che la ditta ausiliaria – ben lungi dalla partecipazione diretta nell’appalto – si limita a “prestare”, ai sensi dell’art. 89 del Codice, alcuni specifici requisiti alla ditta aggiudicataria, non sussistendo, a tutta evidenza, alcun rischio di consolidamento di posizioni di “rendita” destinate a restare sostanzialmente sottratte alla competizione con gli altri operatori del mercato di riferimento.
Commento a sentenza redatto dalla tirocinante Noemi Mistretta