Sull’inapplicabilità del principio di rotazione all’istituto di avvalimento

Il TAR Lombardia, con sede Milano, con sentenza del 26 febbraio 2022 n. 482, si è pronunciato sull’inapplicabilità del principio di rotazione all’istituto di avvalimento.

Nello specifico, rilevando quanto già esposto in ambito normativo, ove il Collegio espone pedissequamente le norme che disciplinano la materia in questione.

Esponendo, inoltre che, i punti 3.6 e 3.7 delle Linee Guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivamente aggiornate con delibera n. 206/2018 e n. 636 del 10 luglio 2019 e in particolare il punto 3.6 emerge un chiaro divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante […] non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

In conclusione, I giudici amministrativi, nel respingere il ricorso dell’operatore ricorrente, hanno evidenziato che il quadro normativo depone per la «non applicabilità del principio di rotazione all’istituto dell’avvalimento, e per la piena correttezza dell’operato dell’Amministrazione al riguardo», dal momento che la ditta ausiliaria – ben lungi dalla partecipazione diretta nell’appalto – si limita a “prestare”, ai sensi dell’art. 89 del Codice, alcuni specifici requisiti alla ditta aggiudicataria, non sussistendo, a tutta evidenza, alcun rischio di consolidamento di posizioni di “rendita” destinate a restare sostanzialmente sottratte alla competizione con gli altri operatori del mercato di riferimento.

Commento a sentenza redatto dalla tirocinante Noemi Mistretta

Potrebbe interessarti anche

APPALTI –  Legittima l’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80 d.lgs. n. 50/2016 quando ricorrano elementi plurimi, gravi, precisi e concordanti dalla cui valutazione la stazione appaltante abbia desunto in astratto la sussistenza di un unico centro decisionale

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7607/2024 dispone la legittimità dell’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80 d.lgs. n. 50/2016 quando ricorrano elementi plurimi,

Leggi tutto »

Via Mariano Stabile 241, 90141 Palermo (PA)

Tel. (+39) 091 2511213

Fax (+39) 091 8434400

E-mail: info@studiolegaleribaudo.com

P.IVA: 04870410828

Principali attività

Patrocini in Cassazione
Contenziosi tributari
Consulenza Enti Locali
Contenziosi amministrativi
Consulenza urbanistica
Diritto del lavoro
Appalti
Sanità
Legislazione Europea

Privacy

Privacy & Cookies
GDPR
Newsletter

Design & code by Francesco Cimò