Sull’indicazione degli oneri di sicurezza aziendale nella presentazione dell’offerta

Secondo il TAR per la Calabria, che si è occupato della questione con la sentenza n. 166 del 2017, laddove la gara rientra nel campo di applicazione del D.lgs. 50/2016, l’indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale costituisce un preciso e ineludibile obbligo legale, che le imprese concorrenti sono sempre tenute a rispettare nella presentazione dell’offerta economica, risultando peraltro inapplicabile il ricorso al soccorso istruttorio nelle ipotesi di incompletezza o di irregolarità essenziali afferenti l’offerta tecnica ed economica.

Il criterio del minor prezzo può essere utilizzato solo al ricorrere delle fattispecie tassativamente elencate al comma 4 dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016, altrimenti verrebbe in considerazione una generalizzata derogabilità che non trova fondamento alcuno nella lettera e nella ratio legis. La previsione di cui al comma 4 dell’art. 95 ha pertanto valenza palesemente derogatoria rispetto alla generalizzata applicabilità del criterio di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui al comma 3.

Laddove la fattispecie contrattuale sia sussumibile all’interno della declaratoria di che trattasi, l’amministrazione potrà, ma non dovrà, procedere all’aggiudicazione della gara con il criterio del minor prezzo: ma in tale ipotesi su di essa incomberà l’obbligo di dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta. Nella motivazione le stazioni appaltanti, oltre ad argomentare sul ricorrere degli elementi alla base della regola, devono dimostrare che attraverso il ricorso al minor prezzo non sia stato avvantaggiato un particolare fornitore.

Nel caso in cui la gara rientra nel campo di applicazione del comma 4 dell’art. 95 del d. lgs. 50/2016, prosegue il Collegio, e la stazione appaltante abbia deciso di procedere all’aggiudicazione della gara con il criterio del minor prezzo, l’obbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza aziendale deve essere espletato dall’azienda concorrente necessariamente in sede di predisposizione dell’offerta economica al fine di garantire la massima trasparenza dell’offerta nelle sue varie componenti, evitando che la stessa possa essere modificata ex post nelle sue componenti di costo in sede di verifica dell’anomalia, con possibile alterazione dei costi della sicurezza al fine di rendere sostenibili e quindi giustificabili le voci di costo riferite alla forniture del servizio o del bene.

L’indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale, secondo il Giudice, costituisce un preciso e ineludibile obbligo legale, che le imprese concorrenti sono sempre tenute a rispettare nella presentazione dell’offerta economica, risultando peraltro inapplicabile il ricorso istruttorio alle ipotesi di incompletezza o di irregolarità essenziali afferenti l’offerta tecnica ed economica. L’omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendale, inoltre, comporta l’esclusione dalla gara anche nel caso in cui tali onere non sia stato previsto della lex specialis.

È, pertanto, legittima l’esclusione dalla gara d’appalto della società che non ha indicato gli oneri per la sicurezza cc. dd. “interni o aziendali” in sede di predisposizione dell’offerta economica, con conseguente violazione dell’art. 95 del d.lg. n. 50 del 2016.

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