Il tribunale amministrativo regionale per il Lazio con sentenza n. 14107 del 2020 disponen in ordine alla corretta indicazione dei costi di manodopera.
Nel caso in esame allorquando il concorrente non attesti l’indicazione separata dei costi di manodopera, all’amministrazione viene attribuito il potere di accordare la facoltà di sanare la propria posizione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla legislazione nazionale entro un termine prestabilito dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia.
A ben vedere, però, la sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 2 aprile 2020, dispone, invece, che la mancata indicazione separata dei costi di manodopera, in un’offerta economica per l’aggiudicazione di un appalto di gara, comporta l’esclusione dell’offerta in questione, anche se l’inserimento dei costi non sia espressamente richiamata nella documentazione inerente alla gara.
Tuttavia, nonostante il conflitto in ordine ai due orientamenti giurisprudenziali, se consentito dalle disposizioni di gara, i concorrenti all’aggiudicazione dell’appalto possono, di regola, sanare la loro situazione e ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale, qualora dalla documentazione in atti possa evincersi il relativo conteggio delle stesse.
Nel caso di specie, non potendo desumersi dalla documentazione in atti alcun riferimento ai costi di manodopera, il Collegio ritiene che sia materialmente impossibile sanare la mancanza dell’indicazione dei costi di manodopera del ricorrente, data l’insussistenza di una voce specifica nella documentazione in atti.
Commento a sentenza edito dalla tirocinante Giuditta Buhagiar
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