Il Tar del Lazio, con sentenza n. 5814/2021, dispone che l’erronea indicazione dei costi di manodopera non può comportare l’automatica esclusione dalla procedura di gara.
A tal proposito il TAR, richiamando alcuni precedenti della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. III, 22 dicembre 2020, n. 8222;), ha ribadito che «l’eventuale sottostima degli effettivi costi ricadenti nelle tipologie richiamate nell’articolo 95 comma 10 non giustifica l’applicazione della sanzione espulsiva atteso che la sanzione espulsiva può conseguire solo all’assoluta mancata indicazione nell’offerta degli stessi costi aziendali ovvero dall’incongruità dell’offerta verificata dalla stazione appaltante nel giudizio di anomalia […], dovendo viceversa ritenersi giustificata l’adozione di differenziati criteri di appostamento dei costi nel caso giustappunto di prestazioni contraddistinte da portata generale e – per così dire – “trasversale” […] ovvero nel caso della natura eccentrica della specifica voce di costo ancorché riferita all’ampia categoria delle spese di personale».
Secondo il Collegio, infatti, , precisa che nella fattispecie non ricorre un’ipotesi di “omessa indicazione” di tali costi nell’offerta economica, bensì di un’inesattezza dell’indicazione degli stessi.
In ragione di ciò, ad avviso del Collegio, del tutto correttamente la stazione avrebbe consentito di rettificare l’indicazione dei costi all’impresa in corso di giustificativi, senza che tale operazione consistesse in una rideterminazione dell’offerta economica né un’alterazione del suo valore.
Foto estratta dal sito.