Il Tar Lazio, con la sentenza n. 2118 del 2017, ha chiarito che il legislatore, derogando al principio dettato dall’art. 100 c.p.c., secondo cui “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse ”, ed innovando rispetto alla granitica giurisprudenza amministrativa in merito, ha onerato tutti i partecipanti ad una gara, dell’impugnazione immediata delle ammissioni in una fase antecedente al sorgere della lesione concreta e attuale data dall’aggiudicazione, in ragione dell’impossibilità a far valere poi i profili inerenti all’illegittimità di tali determinazioni mediante un successivo ricorso incidentale, proposto per paralizzare quello principale con cui sia stata impugnata l’aggiudicazione.
Ciò con il preciso scopo di cristallizzare e rendere intangibile la fase di gara relativa agli operatori economici ammessi a partecipare, ovvero, in altri termini, a definire la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente all’esame delle offerte e alla conseguente aggiudicazione, evitando così un possibile annullamento dell’affidamento per un vizio a monte della procedura.
Orbene, il Collegio dopo aver fornito tale chiarimento affronta la questione che si pone nel momento in cui su tale sistema processuale “chiuso e speciale” intervenga l’aggiudicazione che concretizza la lesione dell’interesse legittimo dei concorrenti che aspirino a tale bene. Seguendo un’impostazione classica, se in corso di causa dovesse intervenire un fatto esterno incidente sull’interesse a ricorrere facendo venir meno l’utilità del ricorso anticipato (come l’aggiudicazione allo stesso ricorrente), l’azione diventerebbe improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, perché oramai incapace di portare un distinto vantaggio al ricorrente, meglio soddisfatto col bene finale.
Purtuttavia, il Collegio consapevole dell’assolutà novità della questione, ritiene che detta impostazione debba essere rivista alla luce dell’eccezionalità del nuovo rito, poiché l’applicazione della regola classica comporterebbe una situazione alquanto singolare, per cui il ricorrente aggiudicatario, seppur abbia un interesse a ricorrere, si vedrebbe precluso l’esame delle proprie doglianze nei confronti degli altri concorrenti, i quali invece, ben potrebbero ottenere l’accoglimento delle proprie ragioni contro l’ammissione del ricorrente, ed in via derivata l’aggiudicazione ottenuta.
Alla luce di quanto esposto e in ragione della separazione delle due fasi processuali, cui corrispondono anche riti diversi, la successiva aggiudicazione non può più ritenersi tale da incidere sull’interesse a ricorrere ex art. 120, comma 2bis, non essendo venuta meno l’utilità (o la ratio) del ricorso anticipato.