Il Tar Piemonte, con sentenza n. 593/2019 del 16 maggio, dispone che il rispetto della clausola sociale non implica la necessaria assunzione di tutti i dipendenti dell’appaltatore uscente, né di mantenere invariati i livelli retributivi pregressi.
Tale sentenza, pertanto, si innesta nel solco giurisprudenziale ormai consolidato che fa capo alla sentenza del Cons. Stato, sez. III, n. 5444 del 2018 , e ha avuto di recente un’ulteriore conferma da parte del Tar del Lazio, con sentenza n. 3479/2019.
La questione ruota sull’interpretazione della clausola sociale, la quale non può avere alcun effetto automaticamente e rigidamente escludente in quanto deve essere armonizzata e resa compatibile con il contesto dello stesso appalto e con l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore subentrante. Da ciò ne discende quindi che l’impresa aggiudicataria non è obbligata ad assumere a tempo indeterminato e in forma automatica e generalizzata alle medesime condizioni tutto il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria .
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