Il TAR per la Lombardia, con la sent. n. 606 del 2017, ha chiarito che la presenza di mozziconi di sigarette all’interno dei locali dell’impresa, palesa unicamente l’inosservanza da parte dei dipendenti fumatori di un obbligo imposto dalla legge e da specifici ordini di servizio, ma non anche la violazione di un corrispondente obbligo dell’amministrazione di evitare l’ evento.
Non sussiste, cioè, inadempimento da parte dell’amministrazione rispetto all’obbligo di legge di adottare misure organizzative idonee a prevenire il rischio per i dipendenti derivante dall’esposizione a fumo passivo, nel caso in cui vengono ritrovati mozziconi di sigarette all’interno dei locali.
Emerge con chiarezza dal complesso normativo dedicato alla materia in oggetto che non è configurabile in capo all’amministrazione un obbligo giuridico di impedire l’ evento e il ritrovamento di mozziconi di sigaretta prova soltanto che, nonostante le cautele adottate, il divieto di fumo sia stato violato.
L’inosservanza del divieto non è addebitabile, quindi, alla mancanza di consapevolezza da parte del personale dell’esistenza del divieto stesso, avendo l’amministrazione provveduto a posizionare idonei cartelli recanti la scritta “vietato fumare”.
La prova dell’avvenuta infrazione, secondo il giudice, dimostra l’inosservanza da parte dei dipendenti fumatori di un obbligo imposto dalla legge e da specifici ordini di servizio, ma non anche la violazione di un corrispondente obbligo dell’amministrazione di evitare l’evento, in quanto, l’obbligo gravante sull’amministrazione assume la natura di obbligazione di mezzi e non di risultato.
Né sono stati violati gli obblighi concernenti l’esercizio del potere sanzionatorio poiché l’amministrazione ha provveduto all’individuazione dei responsabili della vigilanza e della contestazione delle infrazioni, sui quali grava l’obbligo di provvedere alla vigilanza sul rispetto del divieto da parte del personale, l’accertamento e la contestazione delle infrazioni ai fini della irrogazione delle sanzioni.
La Corte ha infine ritenuto infondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale ex art 2087 c.c., dal momento che, chi ha invocato tale tutela non ha allegato gli elementi di fatto dai quali desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio.