Il tar del Lazio, con sentenza n.3349/2017 , ha disposto la possibilità che l’impresa potesse partecipare nuovamente agli appalti pubblici, dato che l’irregolarità del D.U.R.C. era dipeso da errore dell’INPS e non da un’omissione contributiva dell’imprenditore.
Nel caso specifico, la società CA.Ve s.r.l. con sede in Castronovo di Sicilia, difesa da questo Studio Legale, aveva chiesto all’Organismo di Attestazione Attesta s.p.a. il rinnovo della propria attestazione SOA, ai fini della qualificazione per la partecipazione agli appalti pubblici.
Tuttavia all’esito del procedimento, l’Organismo di attestazione non concedeva la qualificazione richiesta e comunicava le proprie decisioni all’Anac. Secondo Attesta s.p.a. la società suddetta non era in possesso dei requisiti contributivi per poter ottenere la qualifica Soa che permette alle imprese di poter partecipare alla gare di appalto.
In particolare evidenziava di aver ricevuto, in data 12 settembre 2016, un D.U.R.C. irregolare da parte dell’INPS.
In conseguenza di ciò, l’organismo di attestazione iniziava pure un procedimento per l’accertamento in capo all’odierna ricorrente del possesso dei requisiti di cui all’art. 38, comma 1, lett. 1, del d.lgs. 163/2006 e al combinato disposto dell’art. 78, comma 5, del d.P.R. 207/2010, per avere la Imprese Cave s.r.l. posto in essere una falsa dichiarazione in sede di qualificazione, dandone comunicazione anche all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
A seguito di tali comunicazioni la Società Ca.ve srl, assistita da questo Studio Legale proponeva ricorso al Tar Lazio chiedendo l’annullamento dei provvedimenti adottati ed il riconoscimento della qualifica e della categoria richiesta. In particolare gli avvocati hanno sostenuto che il D.U.R.C. negativo fosse dipeso da un errore nel sistema informatico dell’INPS e non già da una omissione contributiva dell’impresa, affermando peraltro che il mancato riscontro dei requisiti non può determinare automaticamente il rigetto della richiesta ma era necessario aprire un contraddittorio con la richiedente.
Nel giudizio si sono poi costituiti l’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione e lo società Attesta s.p.a. per chiedere il rigetto del ricorso con la conferma del mancato riconoscimento della qualifica Soa alla ricorrente.
Ebbene, al termine della camera di consiglio, il Tar del Lazio, sede di Roma, con propria sentenza del 10.03.2017, ha accolto il ricorso condividendo tutte le censure avanzate e di conseguenza annullando il provvedimento impugnato. Pertanto, per effetto della sentenza resa, la società castronovese potrà riottenere la propria attestazione SOA ai fini della qualificazione per la partecipazione agli appalti pubblici.
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