Il Tar del Lazio, con sentenza n. 10397/2016. ha affermato che difettano i presupposti, ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, di esclusione dalla gara, in caso di mancata dichiarazione di un reato non grave e di nessun attinenza con l’appalto. In particolare, nella pronuncia, il Collegio ha evidenziato che il reato di violazione di domicilio non incide sulla moralità professionale (Cons. Stato, IV, n. 4711 e n. 5240 del 2015) e che la dichiarazione di estinzione di tale illecito ha effetti ope legis (cfr. Corte Cass. pen., Sez. V, n. 20068 del 2015 e Cons. Stato, V, n. 5192 del 2015).
Nel caso di specie, la Società ricorrente veniva espulsa dalla gara per l’esercizio e la manutenzione degli impianti di condizionamento, in quanto veniva accertato che il direttore tecnico della stessa non aveva dichiarato, in violazione dell’art. 38, comma 1c, d.lgs. n. 163 del 2006, di essere stato condannato ex art. 614 c.p. per violazione di domicilio.
Il Collegio, rilevava innanzitutto che erano già maturati i presupposti dell’estinzione del fatto di reato ben prima dell’indizione della gara, ed inoltre che il reato di violazione di domicilio suindicato, peraltro dichiarato estinto con effetti ope legis antecedenti alla gara, né era un reato grave nè incideva sulla moralità professionale.
Pertanto, il collegio ha accolto il ricorso, con conseguente riammissione della ricorrente alla procedura di gara.