Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Bis, con sentenza n.3434/2017 rigettando il ricorso della parte ricorrente, dispone la possibilità di revoca dell’aggiudicazione provvisoria senza alcun diritto per il destinatario del provvedimento di alcun risarcimento del danno, qualora vi siano motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto e nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
Preliminarmente la Corte, non solo, afferma il principio di diritto secondo cui, nell’ambito dell’iter procedimentale di una gara d’appalto pubblico, è da considerarsi evento fisiologico la circostanza che l’aggiudicazione provvisoria della gara non sia seguita da quella definitiva, ma giunge alla chiara conclusione per cui tale possibilità -essendo di per sé inidonea a generare un legittimo affidamento all’aggiudicazione definitiva- non può dar luogo ad una pretesa risarcitoria da parte dell’ operatore economico.
Come noto, la revoca costituisce un provvedimento amministrativo, di secondo grado, che l’Amministrazione adotta per eliminare dal mondo giuridico, sia pure con effetto ex nunc, un proprio precedente atto; il legislatore della legge n. 15/2005 -codificando l’istituto in parola mediante l’introduzione nel testo della legge n. 241 del 1990 dell’art. 21 quinquies- ha accolto una nozione ampia di revoca con la previsione di tre presupposti alternativi, sussistenti secondo il Collegio nel caso di specie, che ne legittimano l’adozione sulla base di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto e nuova valutazione dell’interesse pubblico originario (c.d. jus poenitendi).