Tar Palermo: annullata ordinanza del sindaco che vietava sine die l’interruzione della fornitura idrica per gli utenti morosi

Nella sentenza n. 980/2016, il Tar Palermo, ha accolto il ricorso presentato  per l’annullamento di un’ordinanza del sindaco viziata da eccesso di potere e difetto di motivazione e, attraverso la quale, vietava sine die l’interruzione della fornitura idrica nei confronti di utenti morosi; stante, l’esigenza di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza.
In vero, però, si evince dagli atti di causa che l’esercizio dei poteri d’urgenza è preordinato non già a prevenire situazioni igienico-sanitarie o di ordine pubblico quanto, più semplicemente, ad impedire al gestore del servizio di azionare i rimedi di legge tesi ad interrompere la somministrazione di acqua nei confronti di utenti non in regola col pagamento della prevista tariffa, da parte di un soggetto, il Comune appunto, estraneo al rapporto contrattuale gestore-utente.
Il potere extra ordinem non è stato, quindi, esercitato dal Sindaco per prevenire un’eccezionale e imprevedibile situazione di pericolo igienico-sanitario, ma per dirimere questioni insorte nei rapporti contrattuali tra la società ricorrente e i singoli utenti.
Conclusivamente, al di là del ruolo dell’Autorità comunale nello svolgersi del rapporto d’utenza tra il destinatario della fornitura idrica ed il soggetto gestore, nel caso di specie le censure svolte dalla parte ricorrente circa l’eccesso di potere per sviamento e, in definitiva, l’insussistenza dei presupposti per l’emanazione di un’ordinanza contingibile ed urgente, colgono pienamente nel segno, per cui la relativa domanda di annullamento del provvedimento impugnato viene accolta, perchè, nello specifico affetta da vizi quali: “Violazione di legge; violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 d. lgs. n. 267 del 2000; eccesso di potere per sviamento; eccesso di potere per carenza e falsità dei presupposti; travisamento dei fatti ed illogicità manifesta;
Violazione di legge; violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 d. lgs.n. 267 del 2000; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l.n. 241/90; difetto di motivazione.

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