Il TAR Palermo, con sentenza n. 1916 del 2018, ha disposto l’illegittimità del diniego opposto dalla Stazione Appaltante alla richiesta della terza classificata di aver accesso alla documentazione tecnica di gara giustificativa dell’offerta economica.
Secondo i giudici, il diritto di accesso va riconosciuto come garanzia della trasparenza degli atti amministrativi, quindi, a prescindere dall’utilità che il ricorrente possa arrecarne, ovvero anche se i termini per impugnare sono spirati, o in generale, anche qualora il richiedente non abbia i requisiti per proporre efficacemente ricorso.
Nel caso di specie, il Collegio, è stato chiamato a verificare innanzitutto se possa sussistere un interesse diretto, concreto ed attuale da parte della ricorrente (terza classificata) ad accedere agli atti ,non potendosi qualificare in ogni caso nessun vantaggio in capo ad essa dall’eventuale accoglimento del gravame.
Inoltre, lo stesso, è stato chiamato a valutare se, a seguito di una ponderazione di interessi, prevale il diritto di accesso difensivo rispetto alla riservatezza delle informazioni dell’offerta della prima classificata, se pur costituenti segreto tecnico o commerciale, atteso quanto previsto dall’art. 53 comma 5 lett. a) e comma 6 del D. Lgs. 50/2016.
Nella sentenza in commento, i giudici ritengono di dover dare priorità al diritto di accesso, anche in applicazione dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui “l’accesso, in quanto strumentale ad imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa nei confronti sia di titolari di posizioni giuridiche qualificate che di portatori di interessi diffusi e collettivi (art. 4 DPR n. 184/2006), deve comunque essere assicurato a prescindere dall’effettiva utilità che il richiedente ne possa trarre e, dunque, è ammissibile anche quando siano decorsi i termini per l’impugnazione o se la pretesa sostanziale che sottende l’accesso sia infondata”(cfr. Tar Puglia, sez. III, 20 giugno 2017; Tar Puglia, sez. III, n. 679 e 7 luglio 2016 n. 895).
Nel caso di specie, considerato che la gara era basata sulla convenienza dell’offerta economica, osserva il Collegio, è chiaro che le condizioni alle quali essa è aggiudicata, ed il relativo contratto stipulato, costituiscono la prova ed il riscontro della corretta conduzione della competizione fra gli offerenti, ragion per cui nessuna esigenza di riservatezza potrà essere tale da sottrarre all’accesso i dati economici che non siano così inestricabilmente avvinti a quelli tecnici da costituire parte di un segreto industriale”(Cons. St., Sez. III, 17 marzo 2017, n. 1213).
Ricorrendo tutti gli elementi richiesti dall’art. 53, co. 6 del d.lgs. n. 50 del 2016, in definitiva, ha osservato il Tribunale, l’Amministrazione avrebbe dovuto, dopo l’aggiudicazione e alla luce della ponderazione degli opposti interessi ivi operata, riconoscere comunque la prevalenza del diritto di accesso difensivo rispetto alle informazioni dell’offerta della prima classificata, quand’anche costituenti segreto tecnico o commerciale, attesa l’esplicita formulazione della norma in questione.