Il Tar Palermo, con la sentenza del 3 Marzo 2015, dichiara illegittima l’ordinanza del comune del capoluogo di regione, considerato che, l’ordinanza, emanata in virtù di casi contingibili e urgenti, che prevedeva l’assegnazione dei loculi cimiteriali in via temporanea, non indicava il limite temporale di efficacia risultando così un atto arbitrario e lesivo del principio di legalità.
La controversia ha ad oggetto il provvedimento n. 217267 del 12 marzo 2014 e quello n. 363864 del 24 aprile 2014 con i quali il Comune di Palermo disponeva l’utilizzo temporaneo di alcuni loculi intestati al ricorrente, in esecuzione di ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco.
Nel caso di specie, il ricorso, come ritenuto dalla giurisprudenza dominante e dalla quale il tribunale amministrativo di Palermo non intende discostarsi ,è fondato sotto il profilo della indeterminatezza del termine di durata dei provvedimenti impugnati. Ciò perché, l’ordinanza sindacale, che costituisce il presupposto della concreta utilizzazione dei loculi ubicati nella sepoltura del ricorrente, non indica, infatti, con certezza il limite temporale della sua efficacia, come, invece, avrebbe dovuto, trattandosi di un atto contingibile e urgente.
Il presunto limite di efficacia temporale risulta quindi essere un enunciato meramente formale, in quanto il contenuto dell’ordinanza è stato più volte prorogato dall’Amministrazione comunale e gli effetti risultano comunque ancorati al periodo di vigenza della precedente (i.e. la n. 163/2008) anch’essa più volte prorogata.
Tali atti, essendo provvedimenti extra ordinem, in quanto derogano al principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, sono previsti al fine di consentire alla P.A. di sopperire a situazioni straordinarie ed urgenti non fronteggiabili con l’uso dei poteri autoritativi ordinari.
Pertanto, elemento indefettibile degli stessi, è la precisa indicazione del limite temporale di efficacia, così da scongiurare l’uso degli stessi in maniera arbitraria ed evitare una lesione del principio di legalità.
Limite temporale che, secondo quanto premesso, va parametrato alla contingibilità del provvedimento facendo riferimento al tempo necessario per fronteggiare il rischio con mezzi ordinari e non a quello necessario per la soluzione a regime della vicenda che ha determinato il rischio.
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