Il TAR SICILIA sede di Palermo con ordinanza ha sospeso l’efficacia della esclusione della proposta progettuale, in particolare della nota prot. 9733 del giorno 11.08.2020 adottata dal Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana – servizio 5 – cooperazione territoriale – Programma operativo congiunto ENI- Italia Tunisia, con la quale è stata comunicata l’esclusione del progetto “ATTIDE”.
In buona sostanza il progetto era stato escluso in quanto l’ente del terzo settore non era in possesso della personalità giuridica cosi come autorizzata dalla Prefettura territorialmente competente.
La difesa dello studio legale ha impugnato la esclusione in quanto illegittima per violazione del comma 3 dello stesso articolo 101 del D.Lgs. n. 117/2017 stabilisce come “Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore”.
Il TAR Sicilia ha accolto il ricorso, infatti, ha statuito che, le disposizioni sopra indicate non sembrano limitare l’ultra vigenza dell’iscrizione dell’ente nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale unicamente per la stipula di convenzioni con Enti pubblici ovvero per usufruire dei benefici previsti al capo III della L. n. 383/2000, ed ancora circostanza interessantissima, ha stauitoin accoglimento a come dedotto dalla difesa di parte ricorrente in sede di discussione le impugnate linee guida adottate dalla Regione Siciliana, appaiono in contrasto con la normativa nazionale e con le previsioni eurocomunitarie in tema di qualificazione di “operatore economico” che può prescindere anche dal possesso della personalità giuridica.
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