Il TAR Palermo, con la sentenza n. 829/2019, anticipando così la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ( https://www.studiolegaleribaudo.com/cgue-lofferta-non-indica-i-costi-manodopera-esclusa-salvo-date-disposizioni-gara-impossibile-quantificarli/), dispone che è illegittimo specificare i costi della manodopera attraverso lo strumento del soccorso istruttorio.
In particolare, infatti, il Collegio, richiamando anche recente giurisprudenza del medesimo tribunale, ha osservato che ai sensi dell’art. 95 comma 10 del codice appalti, i costi della manodopera e della sicurezza dei lavoratori sono qualificabili come elementi costitutivi dell’offerta economica, la cui mancanza, oltre a comportare l’esclusione dalla gara, non può essere colmata dal soccorso istruttorio.
Nella sentenza n. 829/2019, i giudice espongono che: “Ciò posto, osserva il Collegio che la questione è stata di recente affrontata dalla terza Sezione di questo Tribunale che ha rilevato come “l’art. 95, comma 10, indichi una specifica vincolante modalità di redazione dell’offerta economica, con la necessaria indicazione separata degli oneri di manodopera e di sicurezza; che il mancato rispetto di tale vincolante prescrizione non possa essere sanato attraverso il soccorso istruttorio e che determini l’esclusione dalla gara” (Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 5 luglio 2018, n. 1552).”
La mancata integrazione di questa lacuna con il soccorso istruttorio, si basa sia sul tenore letterale della norma in questione – laddove viene usato il termine ‘indicare’, che ha un significato inequivoco, al posto di ‘considerare’ – sia sull’art. 83 comma 9 del codice appalti il quale “esclude espressamente che il soccorso istruttorio possa riguardare carenze relative all’offerta economica, oltre a quelle dell’offerta tecnica, all’evidente scopo di evitare manipolazioni di comodo dell’offerta precedentemente impugnata.”
Il provvedimento, tra l’altro, anticipa quello della Corte di Giustizia dell’Unione #Europea, la quale ha fatto chiarezza sugli effetti della mancata indicazione separata dei costi della manodopera, disponendo che da ciò ne derivi l’esclusione dell’offerente, senza possibilità di soccorsoistruttorio, salvo l’ipotesi in cui le disposizioni della gara d’appalto non consentano agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche.