Con la sentenza n. 1370 del 2017, il TAR per la Sicilia, Palermo, ha deciso che è illegittima l’automatica esclusione dalla gara dell’impresa che applica all’offerta un lieve ribasso sul costo del lavoro, dal momento che, le disposizioni normative previste nel nuovo codice degli appalti non prevedono più la non assoggettabilità al ribasso d’asta del costo della manodopera.
La Sezione ritiene non conforme all’odierna disciplina di riferimento, l’inserimento nella lex specialis di una clausola di esclusione automatica dell’offerta che contiene un costo orario del personale dipendente inferiore a quello stabilito dalle tabelle ministeriali senza che sia consentita una valutazione di congruità della stessa nella fase di verifica dell’anomalia.
Seppure il bando preveda che il costo del lavoro è incomprimibile, l’art. 97 del nuovo codice degli appalti, prevede, infatti, che l’offerta è anormalmente bassa quando “il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 16”.
L’esclusione ex ante dal ribasso dell’importo del costo del lavoro, previamente determinato dall’amministrazione, soprattutto in un appalto in cui è considerevole l’incidenza della manodopera, secondo il Collegio, collide pertanto con le disposizioni di cui all’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 e, in definitiva, con il principio di libera concorrenza.