Con sentenza del 26.07.2016 n. 1893, il Tar Palermo è tornato nuovamente sulla questione attinente l’indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, stabilendo che l’espressione” all’incirca” che precede la quantificazione degli oneri interni non rende incerta l’offerta presentata dal concorrente.
In particolare, nell’ambito di un appalto integrato, la ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione della controinteressata deducendo la violazione dell’art. 86 e 87 d.lgs. n. 163 del 2006 per aver inserito nell’offerta economica il costo degli oneri di sicurezza aziendali preceduto dalla preposizione all’incirca, oltre ad eccepire la violazione e falsa applicazione dell’art. 83 d.lgs. n. 163 del 2006 criticando la valutazione della Commissione sull’offerta tecnica.
Tuttavia il Tar, aderendo alla tesi della aggiudicataria, difesa da questo Studio legale, ha precisato che “l’indicazione effettuata dalla controinteressata, seppure corredata delle parole “all’incirca” non compromette la finalità delle norme indicate, tese a consentire, tra l’altro, alla stazione appaltante di effettuare una puntuale valutazione della congruità dell’offerta, anche ai fini dell’eventuale giudizio di anomalia della stessa, anche attraverso la valutazione dell’adeguatezza del valore economico espresso rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza (come indicato dalla giurisprudenza, cfr. Cons. Stato n. 4622/2012; n. 4849/2010 citate; T.A.R. Lazio, Roma, n. 7871/2011 cit.).
Da ultimo il Tar ha dichiarato l’inammisbilità anche del secondo motivo di ricorso, in quanto tende ad introdurre censure in ordine al giudizio discrezionale operato dalla Commissione, nella comparazione delle offerte.
Nello specifico, i giudici amministrativi hanno precisato che “come correttamente rilevato nelle difese di parte controinteressata – l’offerta risulta rispettare le prescrizioni di gara: la relazione tecnica è stata suddivisa nelle te parti previste dalla legge di gara, nei limiti di impaginazione, specificando le soluzioni proposte per i vari sub elementi. Ed inoltre, dalla documentazione in atti emergono le migliorie offerte dalla parte controinteressata (cfr. soluzioni per accesso in acqua, memoria dep. il 18 marzo 2016 e documentazione richiamata). La valutazione delle soluzioni sfugge, invece, al sindacato di questo giudice”.
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