TU trasparenza: precisi obblighi in materia di informazione, pubblicità e trasparenza.

Dal 20 Aprile è entrato in vigore il D.lgs n. 33/2013 recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, comunemente noto come TU trasparenza, che vincola le amministrazioni al rispetto di precisi obblighi in materia di informazione, pubblicità e trasparenza.

Diverse sono le novità normative introdotte, molte di queste riservate agli enti locali. In particolare su quest’ultimi gravano gli obblighi:

– di nomina del Responsabile per la trasparenza in ogni amministrazione, che svolge un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Organismo indipendente di valutazione (OIV), all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

– di predisposizione e pubblicazione del Piano triennale per la trasparenza;

– di pubblicazione della delibera a contrarre in caso di appalti affidati a trattativa privata senza bando

– di istituzione del diritto di accesso civico;

Inoltre, le Pubbliche Amministrazioni dovranno istituire sulla “home page” del sito istituzionale un’apposita sezione “Amministrazione trasparente” in cui rendere disponibili ai cittadini un ampio ventaglio di informazioni:

– dati sull’attività in campo edilizio e urbanistico, ad es. rendere trasparenti i casi di trasformazione privata che comportano la concessione di premialità sottoforma di bonus volumetrici o cessione di aree;

– conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, nell’ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l’indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico;

– tassi di assenza del personale dirigenziale;

– tempi medi con i quali si garantiscono i pagamenti ai fornitori, consentendo di misurare anche la capacità di spesa dell’ente;

Infine, uno degli aspetti più interessanti del decreto, volto a rendere effettive le disposizioni della nuova normativa, concerne l’introduzione di una responsabilità dirigenziale del dirigente responsabile per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni con apposite sanzioni amministrativa pecuniarie da 500 a 10.000 euro e la pubblicazione del relativo provvedimento sul sito internet dell’amministrazione interessata.

 

Testo del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013

 

9 Maggio 2013 

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