Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3297/2023 dispone che come tutti gli illeciti civili anche la lottizzazione abusiva ha natura permanente che oltretutto si trasferisce propter rem anche ai soggetti che non l’hanno posta in essere da principio, ma che sono divenuti titolari dei terreni abusivamente lottizzati e che hanno goduto di costruzioni eseguite sine titulo .
Quanto all’elemento soggettivo relativo alla sanzione irrogata i principi costituzionali e sovranazionali di buona fede e di presunzione di non colpevolezza invocabili dai contravventori allo scopo di censurare un asserito deficit istruttorio e motivazionale consistente nell’omessa individuazione dell’elemento psicologico dell’illecito contestato, non possono essere utilmente spesi in relazione alla irrogazione della sanzione ammnistrativa dell’acquisizione coattiva delle aree lottizzate abusivamente al patrimonio del Comune, contemplata dall’art. 30, comma 8, d.P.R. 380/2001, in quanto atto vincolato.